La normativa prevede verifiche di sicurezza elettrica (CEI EN 63352) per le apparecchiature elettromedicali. Le verifiche devono essere eseguite all'installazione (collaudo) e periodicamente, normalmente ogni due anni (biennali) nel caso in cui si tratti di apparecchiature impiegate nei locali medici di gruppo 1 come possono essere gli studi dentistici, gli studi di fisioterapia, i poliambulatori. Le verifiche devono essere eseguite esclusivamente con strumenti di misura conformi alla normativa CEI
QUESITO: se un professionista sanitario svolge la propria attività in più di uno studio, ad esempio alternando la presenza con altri colleghi, deve fare la Comunicazione di attività sanitaria per tutte le strutture in cui opera o solamente di alcune di esse (es. quelle per le quali è intestatario di regolare contratto di affitto o sub-affitto, contratto di servizi o comodato d’uso gratuito, contratto di co-working)? RISPOSTA: la Comunicazione
LA COMUNICAZIONE AL COMUNE IN EMILIA ROMAGNA Gli studi medici e le altre professioni sanitarie (es. psicologo, fisioterapista, nutrizionista ecc.) sono soggette all’obbligo di Comunicazione dell'attività sanitaria al Comune competente per territorio. La delibera di Giunta Regionale 1919/2023, in Allegato 1 (parte integrante e sostanziale del provvedimento), paragrafo 1.4.3, disciplina i requisiti che devono essere posseduti dalle attività oggetto della Comunicazione di svolgimento dell'attività sanitaria, distinguendoli in “Requisiti
PROFESSIONI SANITARIE IN FORMA DI STUDI SINGOLI, ASSOCIATI, POLISTUDI obbligo di comunicare al Comune competente per territorio lo svolgimento dell'attività sanitaria oltre al rispetto di specifici requisiti strutturali e organizzativi
Sono tenuti ad iscriversi le imprese, gli enti e i soggetti che producono rifiuti speciali