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La normativa prevede verifiche di sicurezza elettrica (CEI EN 63352) per le apparecchiature elettromedicali. Le verifiche devono essere eseguite all'installazione (collaudo) e periodicamente, normalmente ogni due anni (biennali) nel caso in cui si tratti di apparecchiature impiegate nei locali medici di gruppo 1 come possono essere gli studi dentistici, gli studi di fisioterapia, i poliambulatori. Le verifiche devono essere eseguite esclusivamente con strumenti di misura conformi alla normativa CEI

QUESITO: se un professionista sanitario svolge la propria attività in più di uno studio, ad esempio alternando la presenza con altri colleghi, deve fare la Comunicazione di attività sanitaria per tutte le strutture in cui opera o solamente di alcune di esse (es. quelle per le quali è intestatario di regolare contratto di affitto o sub-affitto, contratto di servizi o comodato d’uso gratuito, contratto di co-working)? RISPOSTA: la Comunicazione

LA COMUNICAZIONE AL COMUNE IN EMILIA ROMAGNA Gli studi medici e le altre professioni sanitarie (es. psicologo, fisioterapista, nutrizionista ecc.) sono soggette all’obbligo di Comunicazione dell'attività sanitaria al Comune competente per territorio. La delibera di Giunta Regionale 1919/2023, in Allegato 1 (parte integrante e sostanziale del provvedimento), paragrafo 1.4.3, disciplina i requisiti che devono essere posseduti dalle attività oggetto della Comunicazione di svolgimento dell'attività sanitaria, distinguendoli in “Requisiti

STUDI, STUDI ASSOCIATI, POLISTUDI La Delibera di Giunta Regionale Emilia Romagna 1919/2023 prevede che gli studi medici e delle altre professioni sanitarie precedentemente non soggette ad alcuna forma di autorizzazione all’esercizio, siano soggette all’obbligo di comunicare al Comune competente per territorio lo svolgimento della loro attività sanitaria.Nuove strutture La Delibera Regionale prevede che la Comunicazione di svolgimento di attività sanitaria sia presentata dal legale rappresentante al Comune

L’art. 7, comma 1, n. 38, del D.Lgs. 101/2020 definisce l’“Esercente” come una persona fisica o giuridica che ha la responsabilità giuridica ai sensi della legislazione vigente ai fini dell'espletamento di una pratica o di una sorgente di radiazioni. Ciò significa che l’esercente è il soggetto coinvolto dal punto di vista normativo e legale, nella autorizzazione sanitaria e nella detenzione della apparecchiatura radiologica, apertura, utilizzo e

Negli STUDI ODONTOIATRICI il Rischio Legionella, come altre infezioni, deriva dall’acqua erogata attraverso il riunito odontoiatrico. La contaminazione è veicolata tramite spray, turbine, micromotori, ablatori. Il rischio aumenta per la presenza del biofilm batterico nel circuito idrico attraverso la contaminazione già presente nell’acqua della normale rete idrica oppure tramite l’aspirazione dei flussi orali dagli strumenti utilizzati dal professionista. Nel recente Rapporto ISS COVID-19 27/2020 “Indicazioni per la prevenzione del rischio Legionella nei

Con le modifiche del comma 2 dell’art. 5 - Dispositivi di protezione delle vie respiratorie - fino al 15 giugno 2022, hanno l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie i lavoratori, gli utenti e i visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche

Locali medici (es. ambulatori odontoiatrici) I locali medici sono ambienti a maggior rischio elettrico rispetto a quelli ordinari perché in essi i pazienti si possono trovare in condizioni di maggior vulnerabilità e soggetti all’applicazione di apparecchi elettromedicali. Per i motivi di cui sopra la normativa prevede l'obbligo di verifiche iniziali e periodiche oltre alla verifica dell'impianto di terra. Verifiche iniziali e periodiche Gli impianti elettrici dei locali medici devono essere