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L’art. 7, comma 1, n. 38, del D.Lgs. 101/2020 definisce l’“Esercente” come una persona fisica o giuridica che ha la responsabilità giuridica ai sensi della legislazione vigente ai fini dell’espletamento di una pratica o di una sorgente di radiazioni. Ciò significa che l’esercente è il soggetto coinvolto dal punto di vista normativo e legale, nella autorizzazione sanitaria e nella detenzione della apparecchiatura radiologica, apertura, utilizzo e cessazione della pratica radiologica.

L’odontoiatra può ritenersi “Esercente” oltre che “Responsabile dell’impianto Radiologico” per le apparecchiature del proprio studio professionale.

L’odontoiatria può detenere apparecchiature radiologiche presso lo studio odontoiatrico con utilizzo in regime di radiologia complementare quindi per lo scopo diagnostico (art. 1 L. 409/85) previsto per la specifica attività clinica di odontoiatria.

Il Ministero del Lavoro ha ribadito che l’odontoiatra può utilizzare nel proprio studio professionale l’ortopantomografo e che per determinare e utilizzare l’apparecchio radiografico per ortopantomografia siano sufficienti i titoli per l’esercizio della professione odontoiatrica.

Il Ministero delle Salute, altresì, con circolare n.124 del 29 maggio 2010 ha pubblicato le raccomandazioni sul corretto impiego delle TC volumetriche Cone Beam 3D, prevedendo che siano funzionali e complementari all’esercizio delle prestazioni odontoiatriche.

In pratica, le attività diagnostiche complementari possono definirsi attività di ausilio diretto all’odontoiatra per lo svolgimento di specifici interventi, purché contestuali, integrate e indilazionabili rispetto all’espletamento della prestazione specialistica, intesa come il complesso dell’iter diagnostico-terapeutico.

Contestuale: direttamente connessa al contesto dell’intero piano di cura.

Integrata: volta a migliorare la prestazione.

Indilazionabile: elemento temporale collegato alla contestualità del piano di trattamento ed alla integrazione dell’indagine diagnostica.

 

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