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La Direzione Generale delle Professioni Sanitarie e delle Risorse Umane del Servizio Sanitario Nazionale ritiene evidente che il processo formativo dell’odontoiatra è finalizzato all’acquisizione di ampie e specifiche competenze, tuttavia circoscritte nel delineato e specialistico settore della patologia odontoiatrica. In pratica il piano formativo dell’Odontoiatra non comprende la medicina estetica.

 

Il CSS sottolinea inoltre il fatto che “la medicina estetica non è compresa nell’elenco delle specialità medico­chirurgiche riconosciute a livello europeo, mentre fa parte del curriculum formativo di numerose specialità medico-chirurgiche.

 

Il Consiglio Superiore di Sanità esprime parere

“favorevole sulla liceità delle terapie con finalità estetica, da parte dell’odontoiatra, solo dove queste siano destinate, ai sensi della legge 24 luglio 1985, n. 409, alla terapia delle malattie ed anomalie congenite ed acquisite dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti – dove per “relativi tessuti” si intendono le zone perilabiali e dei mascellari inferiore e superiore, fino all’area sottozigomatica e solo ove contemplate in un protocollo di cura odontoiatrica ampio e completo proposto al paziente, tale da rendere la cura estetica “correlata”, e non esclusiva, all’intero iter terapeutico odontoiatrico proposto al paziente medesimo. Le terapie attuate non potranno, tuttavia, essere eseguite con l’impiego di dispositivi medici e farmaci immessi in commercio per finalità terapeutiche diverse dalla cura di zone anatomiche che sfuggono alle previsioni del!’ art. 2 della legge 409/85”.

CSS che ricorda come “la professione di odontoiatra è professione specifica distinta da quella di medico, specializzato o no in odontostomatologia e che la professione di odontoiatra si basa sulla formazione odontoiatrica differente dalla formazione prevista per il laureato in medicina e chirurgia.